l Corecom rende noto che, ai sensi dell’Articolo 2 della DELIBERA AGCOM N. 448/16/CONS, si intendono per soggetti politici:
a) i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari delle richieste di referendum, ai sensi degli artt. 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
b) i promotori della raccolta delle firme che non siano delegati dei componenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica ai sensi della lett. a);
c) le forze politiche costituenti gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero le forze politiche, diverse dalle precedenti, che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo, le quali non abbiano propri rappresentanti tra i soggetti di cui alle lett. a) e b); d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lett. c), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che non abbiano propri rappresentanti tra i soggetti di cui alle lett. a), b) e c);
e) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa tra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche prive di propri rappresentanti fra i delegati di cui alle lett. a) e b) e diverse da quelle di cui alle lett. c) e d), che di volta in volta rappresentano i due gruppi;
f) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi di rilevanza nazionale, comunque denominati, che non siano riferibili ai soggetti di cui alle lett. a), b), c), d) ed e). Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico per i temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto.
2. I soggetti di cui al comma 1, lett. f), devono autocertificare la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico sui temi oggetto della richiesta referendaria. Al fine di accertare la ricorrenza di tale requisito, l’Autorità può procedere, sentita ove necessario la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla verifica dei soci e/o degli iscritti e delle sedi dislocate sul territorio nazionale sulla base di criteri di tipo quantitativo e qualitativo, questi ultimi in relazione all’interesse specifico e qualificato vantato rispetto al quesito referendario. L’esito dell’accertamento viene comunicato al soggetto interessato entro i 5 giorni non festivi successivi alla scadenza del termine di cui al seguente comma 3.
3. Gli organismi di cui al comma 1, lett. f), devono essere costituiti entro cinque giorni non festivi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, i soggetti di cui al comma 1 rendono nota all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro il quesito referendario. L’Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 così individuati.
4. I soggetti politici di cui al comma 1, lett. c), d) ed e), indicano se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell’altra opzione di voto.
5. La partecipazione alle trasmissioni dei soggetti così individuati è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento.
IL PRESIDENTE
FELICE BLASI