News

null Comunicato rivolto alle emittenti radiofoniche e televisive aventi sede operativa nel territorio della Regione Puglia

28/04/2009
Al servizio del cittadino

Comunicato rivolto alle emittenti radiofoniche e televisive aventi sede operativa nel territorio della Regione Puglia

Si rende noto che,  ad oggi, non risultano pervenuti i calendari delle trasmissioni di comunicazione politica che le emittenti radiofoniche e televisive locali intendono e/o stanno trasmettendo, relativi alle consultazioni elettorali indette per il 6  e 7  giugno 2009, ai sensi di quanto previsto dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.57 /09/CSP – art.9  comma 4 (Programmi di comunicazione politica) recante le Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.
Infatti, i calendari e le eventuali variazioni, devono essere trasmessi , almeno sette giorni prima della loro messa in onda , anche a mezzo telefax, al Corecom, il quale informa l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Le trasmissioni di comunicazione politica devono essere collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24 dalle emittenti televisive locali e all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo dalle emittenti radiofoniche locali  per garantire l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento analoghe opportunità di ascolto. ai soggetti politici.
Corre inoltre l’obbligo di ricordare, in riferimento ai Messaggi Autogestiti a Pagamento che , ai sensi del Codice di Autoregolamentazione dell’ 8 aprile 2004 in materia di attuazione del principio del pluralismo sottoscritto dalle Organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali - art. 6 comma 6- e della Delibera n.57/09/CSP  dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni art.14  comma 7, “ ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1”.
Infine, si rammenta che, ai sensi del precitato Codice di Autoregolamentazione dell’ 8 aprile 2004
 art.6 comma 11 e della Delibera n.57/09/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni art.14 comma 12 “ le emittente radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato”.
Si ringraziano le emittenti che hanno già provveduto e si sollecitano le restanti all’osservazione della normativa vigente.