Il Corecom Puglia rammenta a tutte le AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE che, ai sensi dell’art.9 comma 1 della L.28 del 22 febbbraio 2000 recante le “ Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” , dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Impersonalità della comunicazione – la comunicazione non deve essere riconducibile ad un singolo soggetto ma deve essere l’espressione dell’Amministrazione che si rappresenta.
Indispensabilità della comunicazione – deve essere associata all’efficace assolvimento delle funzioni amministrative.
Durante il periodo elettorale, quindi, possono essere consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente correlate all’esposizione delle attività amministrative cioè riconducibili alla gestione amministrativa non riferibili ad un singolo soggetto ma all’attività istituzionale dell’amministrazione.
Una comunicazione indispensabile può essere quella che informa i cittadini sui termini di presentazione di una istanza , la cui scadenza rientra nel periodo elettorale o attività di comunicazione di stretta utilità sociale.
Non rientra nell’indispensabilità né nell’impersonalità , per esempio, la pubblicazione del bilancio di fine mandato – la foto e/o il nome dell’ Assessore competente, inaugurazioni di mostre ecc. ecc.
A tal fine si richiama la circolare n. 20 /2005 del Ministero degli interni che invita “ gli amministratori a doveri di correttezza ed equilibrio, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui queste comunicazioni devono essere effettuate”.
Il Corecom, segnalerà all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le possibili violazioni del divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art.9 comma 1 della legge 28/00 , effettuate nel corso delle trasmissioni diffuse dalle emittenti radiotelevisive locali, avvalendosi del suo sistema di monitoraggio h 24.
Il Corecom su segnalazione dei soggetti politici, svolgerà una istruttoria sommaria circa le possibili violazioni del divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art.9 comma 1 della legge 28/00 .
All’Autorità per le comunicazioni per le garanzie nelle Comunicazioni spetterà l’eventuale atto di contestazione.
Il Direttore del CORECOM PUGLIA