I soggetti politici interessati alle consultazioni elettorali amministrative, europee e referendarie e gli organismi di cui all’art. 9 della deliberazione n. 59/09/Cons dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, qualora ritengano di voler segnalare “presunte violazioni” sono tenuti al rispetto della seguente procedura:
1) procedere, entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto, anche a mezzo fax, inviando una comunicazione della eventuale violazione a tutti i seguenti destinatari :
Corecom;
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Emittente;
Guardia di Finanza.
Si rammenta inoltre .che la segnalazione (art. 27 legge 28/2000) deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti: firma leggibile, l’indicazione dell’emittente e della trasmissione ovvero dell’editore del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente di data e di orario della trasmissione, ovvero di data di edizione, nonché di una motivata argomentazione.
Come è noto il CORECOM Puglia assolve, nell’ambito territoriale di competenza, anche il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a carattere regionale.
Il Corecom quindi procede, entro 24 ore dalla pervenuta segnalazione, ad effettuare l’istruttoria, se del caso a contestare i fatti, ad acquisire eventuali controdeduzioni ed eventualmente a convocare le parti per giungere ad una soluzione condivisa (adeguamento compositivo entro le 48 ore successive). In caso di mancato ripristino trasmette gli atti all’Autorità, formulando le proposte per i provvedimenti di competenza e le eventuali sanzioni.