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null COMUNICATO STAMPA_23

03/01/2013
Par Condicio

COMUNICATO STAMPA

Si comunica  che nei programmi di informazione – come definiti dall’ art.2, comma 1, lettera b) del Codice di autoregolamentazione dell’8 aprile 2004-  le emittenti televisive e radiofoniche locali devono garantire il pluralismo, la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.
Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che in chiara distinzione tra INFORMAZIONE e OPINIONE, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
Le emittenti a carattere comunitario,   possono esprimere i principi di cui sono portatrici tra quelli indicati dalle norme vigenti.
Infine, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenza di voto.(em)
 
 
                                                                                              Il Presidente del Corecom
                                                                                                          Felice Blasi