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01/10/2009
Al servizio del cittadino

Comunicazione

A far data dal 1° ottobre p.v. questo Ufficio sarà interessato dallo svolgimento delle attività relative alla nuove deleghe conferite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tra cui quella relativa alla definizione della controversia insorte tra utenti e operatori telefonici e pay-tv.

 

Dal 1° ottobre p.v. saranno osservati i seguenti orari di ricevimento al pubblico:

-          lunedì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 12
-          martedì-giovedì: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17
 
Nell’occasione, questo Ufficio ritiene ribadire quanto segue:
-          l’istanza di conciliazione, preferibilmente presentata attraverso il modello UG, deve contenere, a pena di inammissibilità, tutti i requisiti già indicati nella delibera AGCOM 173/07/Cons
-          Ogni istanza deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’utente(persona fisica) in corso di validità, ovvero da copia della visura camerale aggiornata in caso di società di persone e/o di capitali nonché di ditte individuali, ovvero da copia dello statuto e/o atto costitutivo delle associazioni, oltre che dalla copia di un documento di riconoscimento in corso validità del relativo rappresentante legale.
-         In udienza, il rappresentante dell’utente non presente personalmente (persona fisica diversa dall’utente ovvero rappresentante dell’Associazione dei Consumatori ovvero avvocato) deve essere munito di specifica delega a conciliare e transigere
 
Infine, si allega l’informativa relativa alle richieste di rinvio, differimento dell’orario di udienza, accorpamento pratiche e istanza di conciliazione congiunta.
 
 
   
ISTANZE DI RINVIO
  1. Le istanze di rinvio della data dell’udienza di conciliazione devono pervenire formalmente alla Struttura, negli orari di ufficio, entro e non oltre un giorno (feriale) prima dell’udienza. Non saranno in nessun caso istruite le istanze pervenute oltre tale termine;
  2. Le istanze di cui sopra devono essere compiutamente motivate e possono, di norma, essere presentate una sola volta. I motivi del rinvio devono essere debitamente documentati;
  3. Il rigetto della richiesta di rinvio sarà comunicato al richiedente a mezzo fax, telefono o e.mail. In mancanza di esplicita comunicazione, il rinvio si riterrà accettato.
  4. La data della nuova udienza non potrà essere comunque predeterminata dall’utente e non potrà essere fissate se non entro i termini previsti per una nuova convocazione.
 
ISTANZA DI  DIFFERIMENTO DELL’ORARIO DELL’UDIENZA
  1. Le istanze di differimento, nella stessa giornata, dell’orario dell’udienza di conciliazione devono pervenire formalmente alla Struttura, negli orari di ufficio, entro e non oltre un giorno prima (feriale) dell’udienza stessa. Non saranno in nessun caso esaminate le istanze pervenute oltre tale termine;
  2. Non saranno istruite le richieste di differimento dell’orario delle udienze se le stesse si svolgono dinanzi a più conciliatori;.
  3. In ogni caso le istanze in parola devono ritenersi accettate in mancanza di riscontro da parte della Struttura;
 
ISTANZA DI ACCORPAMENTO DELLE UDIENZE
1.      All’atto della presentazione del modello UG si dovranno indicare eventuali richieste di accorpamento, nella medesima data di udienza, di pratiche relative allo stesso gestore e con la medesima tipologia.
2.      Sarà l’Ufficio a valutare la fattibilità delle richieste, compatibilmente con le esigenze della struttura.
 
ISTANZA DI CONCILIAZIONE CONGIUNTA
  1. L’istanza di fissazione di udienza congiunta (con più gestori) deve essere depositata - unitamente ai formulari di conciliazione (modello UG), uno per ciascun gestore - debitamente motivata, a pena di inammisssibilità.
  2. Qualora durante l’udienza di conciliazione ordinaria emerga la necessità di fissare udienza di conciliazione congiunta, su richiesta motivata di una delle due parti, il conciliatore può sospendere l’udienza rinviandola ad altra data per provvedere alla relativa convocazione, laddove il contenzioso in atto con il gestore chiamato in causa non si sia già concluso.
                                                                                                                                                          IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM.
    DOTT. DOMENICO GIOTTA