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null DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI - Articolo 10 DELIBERA AGCOM N. 448/16/CONS - Programmi di comunicazione politica Referendum 4 Dicembre 2016

11/10/2016
Par Condicio

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI - Articolo 10 DELIBERA AGCOM N. 448/16/CONS - Programmi di comunicazione politica Referendum 4 Dicembre 2016

Il Corecom rende noto che:

 

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 dedicati ai temi propri del quesito referendario, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l’entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ed una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all’art. 2 favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. Salvo quanto previsto all’art. 2, comma 4, l’eventuale rinuncia a partecipare dei sostenitori di una delle due indicazioni di voto o di uno o più partecipanti per una delle due indicazioni di voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quattordicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti di cui all’art. 2 favorevoli o contrari al quesito referendario, nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione referendaria di cui all’art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

 

Il Presidente

Felice Blasi