DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI RELATIVE ALL’EMITTENZA LOCALE- DELIBERA AGCOM 322/20/CONS
“DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO RELATIVO AL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI”, INDETTO PER IL GIORNO 20 e 21 settembre ”
Articolo 17 -Programmi di informazione trasmessi dall’emittenza televisiva e radiofonica locale-
Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto del referendum, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario politici secondo quanto previsto dall’art. 11- quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all’art. 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici.
In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum.
La Presidente del Corecom Puglia
LORENA SARACINO