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null DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI RELATIVE ALL’EMITTENZA LOCALE- DELIBERA AGCOM 3222/20/CONS

04/08/2020

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI RELATIVE ALL’EMITTENZA LOCALE- DELIBERA AGCOM 3222/20/CONS - art. 11

“DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO RELATIVO AL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI”, INDETTO PER IL GIORNO 20 e 21 settembre ”

Articolo 11 -Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito-

  Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del provvedimento AGCOM   322/20/CONS e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti di cui all’art. 2 avendo cura di assicurare parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “Messaggio referendario gratuito” con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto da un annuncio in audio del medesimo tenore.  

 La Presidente del Corecom Puglia

LORENA SARACINO