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null ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA INDETTE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 COMUNICATO STAMPA A TUTTE LE EMITTENTI RADIO TELEVISIVE LOCALE DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI RELATIVE ALL’EMITTENZA LOCALE

11/08/2022

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA INDETTE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 COMUNICATO STAMPA A TUTTE LE EMITTENTI RADIO TELEVISIVE LOCALE DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI RELATIVE ALL’EMITTENZA LOCALE

RACCOMANDAZIONI DEL CORECOM PUGLIA. 

Ai sensi dell’Articolo 11 della delibera AGCOM n. 299/20/CONS -  " Programmi di Comunicazione Politica". 

1. I programmi di comunicazione politica, restano definiti all’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni - 8 aprile 2004. Le emittenti televisive e radiofoniche locali che intendono trasmettere tali programmi tra l’entrata in vigore della presente delibera e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione, garantendo altresi un’equilibrata parità di genere. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:

a) Al periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1;
b) Al periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2.

3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quattordicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato Regionale per le Comunicazioni, che ne informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari devono essere comunicate tempestivamente al predetto organo, che ne informa l’Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. Ai programmi di comunicazione politica di cui alle consultazioni elettorali del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito fare, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

                                                                                                          Il Vice presidente Vicario                                                                                                                      Francesco Di Chio

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11/08/2022