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null AGCOM: Emergenza Coronavirus, sospensione dei termini dei procedimenti

22/04/2020

AGCOM: Emergenza Coronavirus, sospensione dei termini dei procedimenti

Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), è stata disposta, tra l'altro, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del citato Decreto Legge, "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”; tale ultima data è stata successivamente prorogata al 15 maggio 2020 dall'art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"). L’Autorità, in linea con la previsione di cui all’art. 103, comma 1, Decreto Legge “Cura Italia” che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”, ha individuato nell’ambito della delibera n. 130/20/CONS del 16 marzo 2020 i procedimenti sottratti, per loro stessa natura e finalità, alla sospensione dei termini. Ciòal fine, da un lato, di garantire, per quanto possibile, il celere e regolare svolgimento dei procedimenti su istanza di parte e, dall’altro, di offrire a tutti gli operatori del mercato la necessaria certezza giuridica circa i tempi di alcuni procedimenti amministrativi urgenti di competenza dell’Autorità, riguardanti settori cruciali, afferenti anche a servizi di pubblica utilità, nel quadro dell’attuale grave situazione di emergenza epidemiologica. Ai sensi della citata delibera n. 130/20/CONS, la sospensione dei termini procedimentali non trova, pertanto,applicazione relativamente ai: − procedimenti su istanza di parte ove non vi siano controinteressati e sia possibile predisporre idonee misure organizzative per assicurare il regolare svolgimento del procedimento (art. 1, comma 1, lettera a); −procedimenti cautelari e urgenti in materia di diritto d’autore (art. 1, comma 1, lettera b); −procedimenti per l’adozione di provvedimenti urgenti anche alla luce dell’emergenza Covid-19 (art. 1, comma 1, lettere c e d); − udienze di conciliazione per la risoluzione delle controversie utenti-operatori sulla piattaforma telematica Conciliaweb (art. 1, comma 2). Ad eccezione delle ipotesi sopra elencate, per effetto di quanto disposto dall’art. 103, comma 1, del Decreto Legge “Cura Italia” - e dalla proroga intervenuta ad opera dell’art. 37 del Decreto Legge “Liquidità”- con riferimento a tutti i procedimenti, anche sanzionatori, di competenza dell’Autorità pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati successivamente a tale data, ai fini del computo dei relativi termini non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. La sospensione opera per tutti i termini conseguenti alla notifica/comunicazione dell’atto di avvio dei procedimenti, compresi quelli esecutivi. La sospensione disposta dal Decreto-Legge “Cura Italia” non  si applica agli obblighi di comunicazione all’Autorità di dati e informazioni che non si inseriscono nell’ambito di un’attività procedimentalizzata. L’Autorità può valutare eventuali esigenze di differimento alla luce di oggettivi impedimenti all’adempimento di tali obblighi anche in considerazione dell’attuale quadro normativo relativo al contesto emergenziale. Per il versamento del contributo al finanziamento all’Autorità, con le delibere nn. 111/20/CONS, 112/20/CONS e 113/20/CONS sono state già previste specifiche agevolazioni per i relativi adempimenti in ragione dell’emergenza Covid-19