Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo regionale
Approvato nella seduta del 29 maggio 2007
Art. 1
(Oggetto)
Il presente regolamento disciplina l’accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), dell’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizazzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni).
Il diritto d’accesso è riferito “ai partiti ed ai gruppi rappresentati in parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale” che ne facciano richiesta..
La concessionaria pubblica, con riferimento al contratto in essere per il servizio pubblico radio-televisivo, è il soggetto che, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1) della legge 103/75, garantisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese.
Art. 2
( Richiesta di accesso)
I soggetti di cui all’articolo 6 della legge 103/1975 come riportati al precedente Art. 1 comma 2) che intendono accedere alle trasmissioni diffuse in Puglia dalla sede regionale della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo devono presentare richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni Puglia (Co.re.com)
La richiesta, da compilarsi in maniera distinta per quanto concerne l'accesso alla radio e l'accesso alla televisione, redatta in conformità allo schema allegato al presente Regolamento, deve contenere:
a) copia da autenticata dello statuto o dell’atto costitutivo.
b) L’identità ed il settore di attività (sociale, culturale, politico ecc.) del soggetto richiedente con indicazioni dettagliate in ordine alla consistenza della propria organizzazione e i fini sociali o associativi.
c) Il contenuto in sintesi del programma proposto, la sua durata (con un massimo di cinque minuti), l’indicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 103/1975, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale, politico e informativo del programma di accesso proposto.
d) Le azioni e le iniziative nonché i fini che giustificano il contenuto della proposta di programma.
e) L’eventuale richiesta di collaborazione da parte della concessionaria del servizio pubblico per soddisfare le esigenze minime di base della registrazione del programma.
f) L’indicazione dell’eventuale consenso, in caso di ammissione ad un determinato tipo di accesso ma di esaurimento dello spazio disponibile, al passaggio all’altro tipo di accesso.
g) L’impegno da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell’accesso venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi “marchio” o “logo” utilizzato commercialmente, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 103/1975.
La domanda deve contenere la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto richiedente nonché dal designato responsabile per l’accesso allegando le fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ogni piano trimestrale la cui disciplina è contenuta all’articolo 4.
Art. 3
(Esame della domanda di accesso)
La domanda di ammissione all’accesso deve essere inviata esclusivamente on line, attraverso l’apposito form telematico, disponibile sul sito internet http://corecom.consiglio.puglia.it. La conferma di ricevimento della domanda dovrà essere stampata e conservata a cura dell’istante per essere esibita in caso di necessità.
La domanda pervenuta fuori termine è presa in esame ai fini del Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.
Ogni domanda di accesso pervenuta al Co.re.com è acquisita al protocollo generale del Co.re.com.
In caso di domanda incompleta, la struttura di supporto al Comitato, richiede le integrazioni necessarie che, una volta acquisite e ritenute idonee, consentono l’accettazione dell’istanza per il trimestre successivo, fatta salva la condizione di cui alla lett. c) delle successivo art 4).
Alle domande accolte o in prima istanza e/o a seguito di integrazioni viene attribuito, ai fini della predisposizione della deliberazione del Comitato, il numero di registro dell’accesso.
Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 4, il Presidente del Co.re.com, o un suo delegato, procede all'esame delle singole domande pervenute, riferendo al Co.re.com con relazione motivata che è trasmessa ai componenti del Comitato unitamente alla convocazione della riunione.
Per ogni domanda di accesso viene messo ai voti uno schema di decisione con l'indicazione delle modalità di programmazione.
La decisione del Co.re.com sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.
Art. 4
(Piano trimestrale delle trasmissioni)
Il Co.re.com delibera ogni trimestre il piano delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile, per ciascun tipo di accesso.
Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso, il Co.re.com compila una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili attenendosi ai seguenti criteri:
a) organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell’accesso.
b) Organizzazioni che non abbiano usufruito dell’accesso nei tre piani trimestrali precedenti.
c) Esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di programma.
d) Programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri.
e) Ordine cronologico di presentazione della domanda.
f) In caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, il Co.re.com tiene conto della presenza di tematiche di rilevante interesse sociale o culturale, dell’attualità dell’argomento proposto, della consistenza organizzativa.
Qualora vengano a coincidere in uno stesso trimestre le domande di soggetti retti da una stessa fonte statutaria, viene inclusa, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, una sola domanda dando la precedenza a quella cronologicamente antecedente.
Ai soli fini della compilazione della graduatoria di cui al presente articolo, i gruppi consiliari sono considerati articolazioni organizzative del partito di riferimento e le domande dei soggetti di cui al comma 3 sono trattate come appartenenti ad un unico soggetto.
In caso di mancata approvazione di tutte le domande all’unanimitàil verbale della seduta riporta, per ogni domanda di accesso, i relativi voti.
Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.
Ciascuna delle trasmissioni consiste in un programma della durata di massimo cinque minuti, riferito ad una sola domanda di accesso. E’ consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi.
La deliberazione del Comitato relativa al piano trimestrale per l'accesso è trasmessa, a cura della struttura di supporto del Co.re.com, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale.
La deliberazione di approvazione del piano trimestrale è trasmessa, a cura della struttura di supporto del Co.re.com., alla Sottocommissione parlamentare per l’accesso.
Il Piano trimestrale è pubblicato per estratto sul sito internet del Consiglio regionale e del Co.re.com.
Art. 5
(Ricorso in opposizione)
Avverso le deliberazioni del Co.re.com sulle domande di accesso è ammesso ricorso in opposizione al Co.re.com stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso.
Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Co.re.com. Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.
L’esame del ricorso è effettuato sulla base di un’istruttoria curata dal Presidente o da un componente del Co.re.com da lui delegato e si svolge entro venti giorni dalla sua ricezione.
Il ricorso non sospende l’esecuzione del piano di programmazione trimestrale.
La decisione del Co.re.com sul ricorso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.
Art. 6
(Registrazione dei programmi)
La registrazione dei programmi ammessi all’accesso può essere effettuata integralmente o parzialmente dal soggetto ammesso con mezzi propri e ove possibile con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Il soggetto che ha registrato il programma con mezzi propri consegna, anche ai fini della valutazione tecnica, la registrazione alla concessionaria entro e non oltre sette giorni lavorativi prima della data di trasmissione, al fine di consentire al Co.re.com la vigilanza prescritta dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al Co.re.com. E' facoltà della concessionara adeguare ai propri standars qualitativi il prodotto che manda in onda.
In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, questa si accorda operativamente con i soggetti ammessi all’accesso per il relativo trimestre. La concessionaria può affidare la conduzione delle trasmissioni a figure professionali del servizio pubblico (giornalista o conduttore). E’ in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda.
In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse tematiche e che si svolgano sotto forma di intervista, il Comitato si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporne l’accorpamento e lo svolgimento, mediante interviste, in un’unica trasmissione, in cui a ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.
Art. 7
(Esecuzione del Piano trimestrale)
Il Co.re.com vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall’ammissione all’accesso nonché delle disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo. 6 della legge 103/1975 anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 8.
Il Co.re.com attua le azioni necessarie affinché sia garantita l’ esecuzione del Piano trimestrale approvato.
Al fine di assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il Co.re.com, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la concessionaria, l’attuazione del Piano mediante la realizzazione di puntate speciali dei programmi, strutturate in maniera anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.
I soggetti ammessi possono presentare al Co.re.com esposti o osservazioni circa l’attuazione del Piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell’esercizio dell‘accesso.
Art. 8
(Sanzioni)
Il Co.re.com, qualora venga ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può sospendere la messa in onda del programma e con decisione motivata, negare il diritto d’accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l’inibizione dei rappresentanti dell’organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.
Art. 9
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e ne è assicurata la più ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal Co.re.com. Puglia.