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null COMUNICATO STAMPA

04/08/2020

COMUNICATO STAMPA - DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI - Art. 10 (Programmi di comunicazione politica)

  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. 2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici: I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, nei confronti delle forze politiche che costituiscono  un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel Consiglio regionale da rinnovare. Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale. II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: a) nei confronti dei candidati alla carica di Presidente della Regione; b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del Consiglio regionale. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. 4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata al Comitato regionale per le comunicazioni competente che ne informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. 5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. 6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

                                                                                                                                    La Presidente

                                                                                                                                             Lorena Saracino