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null DELIBERA AGCOM N. 94/19/CONS - DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI RELATIVE ALL’EMITTENZA LOCALE

09/04/2019
Par Condicio

DELIBERA AGCOM N. 94/19/CONS - DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI RELATIVE ALL’EMITTENZA LOCALE

Art. 11 Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti radiofoniche e televisive locali intendono trasmettere tra l’entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita: a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza di due settimane dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, tramite posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo.
5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni, 8 aprile 2004, che le emittenti radiofoniche e televisive locali intendono trasmettere tra l’entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna elettorale.

La Presidente
Lorena Saracino