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09/04/2019
Par Condicio

DELIBERA AGCOM N. 94/19/CONS - DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI RELATIVE ALL’EMITTENZA LOCALE

Art. 18 Programmi di informazione

1. Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile2004, le emittenti locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal citato Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. 2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all’art. 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici. 3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.