Regolamento
 

 

REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALEPER LE COMUNICAZIONI
(Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 3)

TITOLO I - IL COMITATO
TITOLO II - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONIE ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
TITOLO III - SEDUTE E DELIBERAZIONI
TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI
TITOLO V - CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL COMITATO

Art. 1 – Oggetto


1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 10, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3, “ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM)”, il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione.

 

Art. 2 – Definizioni

Nel presente regolamento: l’espressione “legge 249/97” indica la legge 31 luglio 197 n. 249 concernente la “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”; l’espressione “Deliberazione 52/99” indica la Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 28 aprile 1999 n. 52 di “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”; l’espressione “Deliberazione 53/99” indica la Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni del 28 aprile 1999 n. 53 di “Approvazione del Regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni; l’espressione “intesa Regioni/Autorità” indica l’intesa sugli Indirizzi generali e sul Regolamento per i Comitati Regionali per le Comunicazioni sottoscritta tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni del 18 marzo 1999 (repertorio atti n. 632) l’espressione “legge regionale n. 3/00” indica la legge regionale 28 febbraio 2000 n. 3, recante norme per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.); l’espressione “nota esplicativa” indica il parere espresso dal Settore legislativo del Consiglio Regionale (prot. n. 244 SL del 27 aprile 2000) in merito alla legge regionale 3/00, su richiesta del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2000 (prot. n. 1817); l’espressione “Comitato” indica il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.); l’espressione “Presidente” indica il Componente Presidente del Comitato; l’espressione “Vice Presidente” indica il Componente Vice Presidente del Comitato; l’espressione “Commissario” indica gli altri Componenti del Comitato.

 

Art. 3 - Normativa di riferimento


l’art. 1, comma 13 della legge 249/97 che sancisce “ (…) sono funzionalmente organi dell’Autorità i Comitati Regionali per le Comunicazioni che possono istituirsi con leggi regionali (…)”;
la legge regionale 3/00 che ha attuato il disposto del richiamato art. 1, comma 13 della predetta legge e in conseguenza ha istituito presso il Consiglio Regionale il Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) nella Regione Puglia in ottemperanza agli Indirizzi generali e al Regolamento stabiliti rispettivamente nella Deliberazione 52/99 e nella Deliberazione 53/99 d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni;
l’art. 2 della citata legge regionale 3/00 che definisce la natura del Comitato unitamente agli artt. 13 e 14 che definiscono le funzioni proprie e delegate, nonché ai successivi artt. 16 e 17 che definiscono rispettivamente la struttura di supporto al Comitato e l’autonomia gestionale e operativa; la nota esplicativa del Settore legislativo per l’applicazione della legge medesima.

Art. 4 - Nomina del Vice Presidente

Il Comitato, una volta insediato, nella sua prima convocazione designa a maggioranza dei Componenti il Vice Presidente vicario (ex art. 9 comma 2 L.R. Puglia 28 febbraio 2000), su proposta del Presidente. Il Vice Presidente vicario assume le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Comitato, può altresì designare a maggioranza dei componenti un secondo Vice-Presidente.

Art. 5 - Il Presidente

1. Il Presidente del Comitato esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Regolamento. In particolare: a. rappresenta legalmente il Comitato;
b. convoca il Comitato, fissa l’ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, vigila sull’esecuzione delle stesse;
c. cura i rapporti periodici con gli Organi della Regione, dell’Autorità, del Ministero delle comunicazioni e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della comunicazione;
d. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vice Presidente vicario.

Art. 6 – Dimissioni

1. Qualora uno o più componenti il CO.RE.COM. intenda dimettersi presenta le proprie dimissioni, per iscritto e motivatamente, al Presidente del Consiglio Regionale, tramite il Presidente del CO.RE.COM. Il Presidente del CO.RE.COM. presenta le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 7 - Segnalazione cause di incompatibilità

1. Allorché il Presidente venga a conoscenza di eventuali cause di incompatibilità di uno o più dei componenti del CO.RE.COM., ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
2. Eventuali cause di incompatibilità concernenti la persona del Presidente possono essere segnalate al Presidente del Consiglio regionale dai singoli componenti del CO.RE.COM.

Art. 8 – Missioni

1. Nell’esercizio delle loro funzioni, e nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all’estero.
2. Le missioni in località nazionali ed estere dei componenti del Comitato sono autorizzate dal Presidente del Comitato.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione i viaggi compiuti per la partecipazione alle sedute del Comitato dai componenti che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nella località in cui si svolge la seduta.

Art. 9 - Svolgimento delle funzioni

1. Il Comitato svolge le sue funzioni collegialmente.
2. Per una migliore organizzazione dei lavori il Presidente sentito il parere del Comitato, può designare fra i propri componenti i responsabili di funzioni specifiche, in particolare di quelle più ricorrenti.
3. Per le stesse finalità il Comitato, su proposta del Presidente, può istituire al proprio interno Commissioni di studio o Gruppi di lavoro per l’istruzione degli affari di sua competenza.

Art. 10 - Funzioni proprie

1. Sono funzioni proprie, le funzioni conferite al CO.RE.COM. dalla normativa nazionale e regionale. In particolare, il CO.RE.COM.:
a) formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale;
b) regola l’accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica;
c) definisce i contenuti delle collaborazioni con le realtà culturali e informative delle regioni e i contenuti delle convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale e ne coordina l’attuazione per conto della Regione e in particolare, esprime parere sulle convenzioni per la realizzazione di programmi e servizi di interesse regionale previsti nel piano contenente le linee programmatiche di comunicazione integrata;
d) esprime parere in ogni caso previsto da leggi o regolamenti in materia di comunicazioni ovvero qualora richiesto dagli organi regionali, e in particolare esprime parere sugli atti di seguito elencati:

1) per gli aspetti di sua competenza, in merito alle linee programmatiche di comunicazione integrata
approvate dalla Giunta e dal Consiglio regionale;
2) in merito al parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione reso ai sensi dell’articolo 3, commi 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del D.L. 30 gennaio 1995, n. 15, convertito in legge 29 marzo 1995, n. 78, nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il CO.RE.COM. si avvale dell’Ispettorato del Ministero delle comunicazioni territorialmente competente.

Art. 11 - Funzioni delegate

1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni di governo, garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall’Autorità con apposita convenzione, di cui all’articolo 5 del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità, allegato alla delibera dell’Autorità garante n. 53 del 28 aprile 1999, nonché ogni altra funzione oggetto di delega.
1 Le convenzioni di cui al comma 1, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del CO.RE.COM., indicano le singole funzioni delegate nonché le risorse umane e finanziarie assegnate per provvedere al loro esercizio.
2 Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, ad essa affidati dalla legge n. 249/1997.
3 Nell’esercizio della delega, il CO.RE.COM. può avvalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui può avvalersi l’Autorità ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 - Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com.

1. Ai fini di accrescere le proprie conoscenze, di sviluppare un confronto con gli altri Co.Re.Com. e di ricercare una maggiore omogeneità operativa nelle funzioni che la normativa statale, regionale o dell’Autorità assegna ai Co.Re.Com., il Comitato può aderire e partecipare, attraverso il Presidente, o un componente da lui delegato, al Coordinamento Nazionale dei Co.Re.Com. delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 13 - Trasparenza, partecipazione, accesso agli atti

1. Nell’esercizio delle proprie attività il Comitato si ispira ai principi e alle disposizioni sulla trasparenza e la partecipazione contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e, per quanto applicabili, nelle ulteriori disposizioni eventualmente emanate dal Consiglio regionale.
2. Il Comitato si riserva la facoltà di adottare, nel rispetto e per una migliore ottemperanza alla disciplina di cui al primo comma, apposito Regolamento che definisca le modalità di svolgimento dei procedimenti, di partecipazione dei soggetti legittimati e di conoscibilità degli atti.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Comitato attua idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell’informazione. In particolare il Presidente mantiene rapporti periodici con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiotelevisive pri-vate e con i loro consorzi, con le associazioni regionali degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità tra donna e uomo, con l’Ordine regionale dei giornalisti, con le associazioni sindacali dei giorna-listi e dei lavoratori dell’informazione, con gli Organi dell’Amministrazione scolastica, con le categorie rap-presentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato.
4. L’ordine del giorno delle sedute del Comitato ed il resoconto sommario delle stesse sono di norma pub-blicati su apposito registro. I soggetti di cui al precedente comma 3 possono essere invitati a partecipare, in veste di uditori o di relatori, a seconda dello specifico campo d’intervento, alle iniziative pubbliche promosse dal Comitato.

 

Art. 14 - Programmazione dell’attività

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite il Comitato adotta entro il 15 settembre di ogni anno, sulla base delle competenze derivanti dalla normativa statale, regionale e dell’Autorità il Programma delle attività per l’anno successivo.
2. Resta salva la competenza del Comitato ad inserire nel Programma di attività o comunque esercitare le funzioni o attuare gli adempimenti successivamente sopravvenuti.
3. Il Programma contiene, suddivise per ciascuna delle voci di spesa in cui si articola il capitolo del Bilancio del Consiglio regionale relativo al Comitato, le relative previsioni di fabbisogno finanziario.
4. Non appena adottato dal Comitato, il Programma di attività viene trasmesso dal Presidente del Comitato, per le relative approvazioni, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente dell’Autorità e, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.
5. Contestualmente alla trasmissione del Programma di attività, il responsabile della struttura di assistenza al Comitato richiede alle competenti strutture del Consiglio regionale i beni e i servizi occorrenti al funziona-mento dell’organismo e della struttura.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radio-televisivo e dell’editoria. Il documento contiene anche il resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendi-contazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione rela-tiva alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate.
7. Il Comitato rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, il programma di attività e la relazione di cui ai commi 1 e 6.

Art. 15 - Dotazione organica Struttura di assistenza

1. Per l’esercizio delle sue funzioni il Corecom dispone della struttura prevista, individuata e determinata secondo le previsioni dell’art. 16 della l. r. 3/2000.
1 La struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato.
2 Il Piano di lavoro annuale della struttura di Segreteria del Comitato è redatto:
a. per ciò che riguarda le funzioni proprie o delegate dalla Regione, tenendo conto del Programma di attività del Comitato, degli indirizzi e delle disposizioni emanate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
b. per ciò che riguarda le funzioni delegate dall’Autorità, tenendo conto delle disposizioni da essa emanate, delle convenzioni allo scopo stipulate e dei principi e dei criteri stabiliti dall’Autorità stessa.

 

Art. 16 - Responsabile della struttura

1 Il dirigente responsabile della struttura svolge le funzioni di Segretario del Comitato egli risponde al Comitato ed al suo Presidente.
2 Il dirigente responsabile della struttura svolge le funzioni previste in generale dalla legge regionale. In tale ambito:
a. partecipa alle sedute del Comitato, ne redige il verbale e lo sottoscrive assieme al Presidente della seduta a cui il verbale si riferisce;
b. cura l’attuazione delle deliberazioni del Comitato e dei relativi impegni di spesa;
c. provvede alla direzione delle unità organizzative, alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali assegnate;
d. provvede a richiedere al Consiglio regionale le risorse adeguate al funzionamento della struttura;
e. provvede, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti, all’acquisto di quanto necessario per l’attuazione del programma delle attività, in applicazione a specifiche deliberazioni assunte dal Comitato.

Art. 17 - Luogo delle sedute

1. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sede di Bari. Su determinazione motivata del Presidente esse possono altresì svolgersi in un’altra sede.

Art. 18 - Convocazione e ordine del giorno

1. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente: la convocazione contiene il giorno, l’ora e la sede della seduta, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e l’eventuale indicazione dei Relatori precedentemente incaricati della trattazione degli affari.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente anche su richiesta motivata di almeno due componenti, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, o del Presidente della Giunta regionale o, per ciò che concerne le funzioni delegate dall’Autorità, del Presidente dell’Autorità.
3. La convocazione della seduta deve pervenire ai componenti non oltre il terzo giorno precedente quello in cui si svolgerà la seduta.
4. L’ordine del giorno può essere integrato da un argomento la cui iscrizione sia stata richiesta da almeno due componenti del Comitato e che gli stessi abbiano fatto pervenire entro il sesto giorno precedente quello della seduta.
5. In casi straordinari di necessità e urgenza il Presidente può convocare il Comitato inviando l’ordine del giorno non oltre le ventiquattro ore precedenti quella d’inizio della riunione.
6. In casi straordinari di necessità e urgenza il Comitato può trattare e deliberare argomenti non compresi nell’ordine del giorno con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
7. Ciascun componente, all’inizio del mandato ed in qualsiasi altro momento, indica alla struttura di segreteria del Comitato uno o più recapiti presso cui intende ricevere, e con quale mezzo di comunicazione, le convocazioni ed ogni altra comunicazione o documentazione che il Presidente o gli uffici debbano inviargli.
8. La convocazione della seduta è accompagnata di norma dalla documentazione relativa agli affari iscritti all’ordine del giorno. Qualora ragioni di riservatezza, praticità o economia rendano inopportuno l’invio della stessa assieme alla convocazione, la documentazione è a disposizione dei componenti presso l’ufficio di Segreteria del Comitato dal giorno precedente quello della riunione.

Art. 19 - Validità

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di almeno due componenti.

Art. 20 - Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente della seduta mantiene l’ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni. Per comprovati motivi può sospendere o rinviare la seduta, facendone prendere nota a verbale.
2. Ciascun argomento iscritto all’ordine del giorno è illustrato dal Presidente o da un Relatore da lui desi-gnato. Il Relatore, che si avvale della documentazione e della collaborazione della struttura di Segreteria, provvede a istruire l’affare, a introdurre la discussione e a formulare le relative conclusioni. I componenti del Comitato responsabili di funzioni specifiche sono di norma Relatori per gli argomenti all’ordine del giorno connessi a quelle funzioni.

Art. 21 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche. 

2. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche e di richiedere, sia nel caso di sedute non pubbliche che di quelle pubbliche, la partecipazione, a fini informativi e istruttori, di persone estranee che possono partecipare alla discussione nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente della seduta ma non partecipare alla votazione.

Art. 22 – Assenze

1. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente ai fini dell’applicazione di quanto previsto della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3.

Art. 23 – Verbale

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale che riporta i nomi dei componenti presenti e assenti, l’ordine del giorno con le eventuali integrazioni, gli elementi essenziali della discussione svolta sugli affari all’ordine del giorno, le decisioni adottate e le relative motivazioni.
2. Il verbale delle sedute è redatto dal dirigente responsabile della struttura di Segreteria del Comitato, che partecipa di norma alle sedute, o da un funzionario da lui delegato.
3. Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata ad un componente designato dal Presidente.
4.I componenti possono far inserire nel verbale brevi dichiarazioni, dandone lettura e consegnandone il testo all’estensore.
5. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta cui si riferiscono e dall’estensore e sono raccolti e conservati a cura della Segreteria.
6. Il Presidente, qualora ritenga di particolare interesse pubblico quanto viene discusso e deliberato nel corso di una seduta, o parte di esso, può disporre la redazione di un “resoconto sommario” della stessa, o di un “comunicato stampa”, da diffondere attraverso il sito Internet del Consiglio regionale ed eventualmente con le altre modalità stabilite caso per caso. La redazione del resoconto e/o del comunicato stampa può essere affidata ad un funzionario o collaboratore del Comitato, o ad un funzionario del Servizio Informazione e comunicazione del Consiglio, a seguito di accordi raggiunti tra il Presidente del Comitato e il Dirigente di quella struttura.

Art. 24 - Deliberazioni del Comitato

1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Nelle deliberazioni concernenti pareri, la parità di voti equivale a parere negativo.
3. Nelle votazioni palesi concernenti oggetti diversi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4.In casi eccezionali e motivati, ma sempre quando si tratti di persone, il Comitato può decidere di ricorrere alle votazioni a scrutinio segreto.

5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della seduta in cui sono state approvate e dal dirigente responsabile della struttura di Segreteria. 

Art. 25 - Responsabile del procedimento

1. Il Presidente assegna a un dipendente della struttura del Comitato la responsabilità del procedimento. Dell’identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività istruttoria in conformità alle deliberazioni del Comitato.

Art. 26 - Svolgimento e conclusione del procedimento

1. Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Comitato, designa, di regola al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i Commissari, ai fini della trattazione.
2. Quando si conclude l’istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali il Comitato debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni.
3. E’ in facoltà del Comitato, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l’istruttoria per riferirne al Comitato.

Art. 27 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo operano, in quanto applicabili, nei confronti dei componenti del Comitato.

Art. 28 - Principi generali

1. I componenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l’attività del Comitato è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nei settori delle comunicazioni.

Art. 29 - Comportamento nella vita sociale

1. I componenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

Art. 30 - Doveri di imparzialità

1. I componenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.

 

Art. 31 - Divieto di accettare doni o altre utilità

1. Ai componenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sè o per altri, donativi o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall’attività del Comitato, ad eccezione dei regali d’uso di modico valore.
2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile dell’ufficio, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti uffici del Comitato.

Art. 32 - Conflitto di interessi - Obblighi di astensione

1. I componenti, nell’esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse. 

2. I componenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

Art. 33 - Obbligo di riservatezza

1. I componenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d’ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla natura delle funzioni svolte.
2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso gli organi del Comitato; non devono anticipare le domande che intendono formulare nel corso delle audizioni e, in generale, durante lo svolgimento degli atti istruttori. Sono altresì obbligati a non pronunciarsi in merito a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati dal Comitato e comunicati formalmente alle parti. Danno accesso alle informazioni a coloro che ne hanno titolo, nel rispetto del segreto d’ufficio, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e del sopra descritto obbligo di riservatezza.

Art. 34 - Rapporti con i mezzi di informazione

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dai componenti eventualmente da lui delegati o dai dipendenti espressamente incaricati.
2. L’orientamento del Comitato sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.

Art. 35 - Vigilanza sul rispetto del Codice

1. Il Presidente del Comitato vigila sulla corretta applicazione delle norme del presente Codice e propone al Comitato le soluzioni dei casi concreti che eventualmente si dovessero verificare.

Art. 36 - Obblighi dei dipendenti

1. I dipendenti del Comitato, oltre ad osservare le disposizioni della legge regionale sull’organizzazione ed il personale, ed il Codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione, sono tenuti ad ottemperare ai doveri previsti dal Codice etico dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, in quanto compatibili con le disposizioni regionali.